Un trust non si può cessare per “mutuo consenso”: pertanto, l'assegnazione del patrimonio del trust ai beneficiari è soggetto all’applicazione della “normale” imposta di donazione.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 355-2019 a un interpello su un caso nel quale si voleva cessare un trust con il consenso del disponente, del trustee e dei beneficiari in presenza di una clausola dell’atto istitutivo secondo la quale «i beneficiari non possono estinguere anticipatamente il trust». (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata.
Ultima Modifica: 09/03/2021