Nel caso di restituzione al disponente del patrimonio del trust per mancanza di beneficiari, viene meno «la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendovi allora più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo»; invero, la retrocessione al disponente dei beni segregati, «è solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi» (Cassazione 30 marzo 2021 n. 8719). (... segue)
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Ultima Modifica: 13/04/2021