La persona fisica residente in Italia che abbia la funzione di protector (espressione che in italiano si traduce con il termine “guardiano”) di un trust residente all’estero e avente un patrimonio totalmente esistente all’estero, non ha obblighi di monitoraggio in Italia.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 506 del 30 ottobre 2020 con la motivazione che, nel caso osservato, il protector aveva solo un potere di vigilare sull’operato del trustee e che la sua funzione era esercitata attraverso un preventivo e obbligatorio consenso che il trustee era tenuto a ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto di trust. (... segue)
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Ultima Modifica: 23/04/2021