Se il trustee di un trust revocabile esercita l’opzione per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito (di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 461/1997), tali opzioni, dovendosi intendere espresse per interposta persona: sono valide anche se non esercitate personalmente dal disponente (e, cioè, della persona fisica che ha istituito il trust); esplicano diretta efficacia nei confronti del disponente.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 111/2020 sulla scia dello stabile orientamento che l’Agenzia ha maturato in ordine ai trust revocabili (in particolare, nelle circolari 48/E/2007 e 61/E/2010): essi sono considerati, infatti, come strutture meramente interposte rispetto al disponente. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/02/2022