Secondo la legge di riforma, il presupposto per applicare l’imposta di donazione a un trust è che vi sia un trasferimento di “beni e diritti” che determini un “arricchimento gratuito” dei soggetti indicati dal disponente quali beneficiari del trust. Pertanto, ad esempio, il presupposto applicativo dell’imposta di donazione non si forma:
1 - se non c’è un’attribuzione a un beneficiario del trust, come nel caso di un trust di scopo istituito al fine di erogare beneficenza oppure al fine di finanziare un’opera pubblica (in quanto il presupposto dell’imposta è l’incremento del patrimonio del beneficiario);
2 - se c’è un’attribuzione a un beneficiario, ma che non incrementa il suo patrimonio, come nel caso di un trust istituito per liquidare determinati beni con l’intento di ricavare le risorse finanziarie occorrenti per soddisfare le ragioni di taluni creditori (ricevendo il pagamento del loro credito costoro non incrementano il loro patrimonio);
3 - se il beneficiario consegue un’attribuzione diversa da quella “di beni e diritti” e, cioè, diversa da un’attribuzione di “patrimonio”, come nel caso di un’attribuzione del reddito derivante dalla gestione del trust oppure nel caso dell’attribuzione di un vantaggio qualificabile come “risparmio di costi” (ad esempio, l’utilizzo gratuito di una abitazione vincolata in trust);
4 - se il patrimonio vincolato in trust (non è trasferito ai beneficiari, ma) viene, per qualsiasi ragione, ritrasferito al disponente. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 12/02/2025