È «inesistente», sotto il profilo tributario, il trust strutturato in modo che il trustee non abbia l’effettivo potere di amministrare e disporre dei beni vincolati in trust dal disponente.
Ne consegue che in questa situazione:
- il trust non può essere qualificato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi;
- il trust si deve considerare come una struttura meramente interposta rispetto al disponente;
- al disponente devono continuare a essere attribuiti i redditi formalmente prodotti dal trust.
È questa l’opinione espressa dall’agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 381 dell’11 settembre 2019, elaborata esaminando l’atto istitutivo di un trust di tipo “successorio” (contenente quote di partecipazione al capitale di società, immobili e liquidità) in relazione al quale l’interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile ai redditi derivanti dalle attività finanziarie (dividendi e plusvalenze) vincolate nel trust. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 28/04/2021