Per trust "autodichiarato" si intende il trust istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee.
In questo caso, evidentemente, non c’è alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee, in quanto, appunto il ruolo di trustee è assunto dallo stesso disponente.
Dichiarandosi trustee di se stesso, il disponente mira a realizzare, all’interno del suo patrimonio "generale", una specie di "isola", rappresentata dai beni in trust, i quali, a causa della loro destinazione al trust, dovrebbero essere isolati rispetto al suo restante patrimonio.
Ad esempio, non dovrebbero far parte, se egli morisse, del patrimonio ereditario, non dovrebbero entrare (se egli fosse coniugato in regime di comunione legale) tra i beni comuni e, ciò che più importa, non dovrebbero essere pignorabili dai suoi creditori "normali" (e cioè dai creditori diversi da quelli che maturano le loro ragioni di credito in dipendenza della gestione del trust).
Il condizionale è però d’obbligo perché, se anche il trust autodichiarato è stato riconosciuto legittimo in una pluralità di pronunce giudiziarie, è labile il confine con situazioni completamente simulate o addirittura fraudolente; per cui, se si vogliono realizzare con il trust effetti protettivi dei beni in esso destinati, di quello autodichiarato c’è francamente da diffidare.
Ultima Modifica: 11/12/2010