Il trust istituito per trasmettere un patrimonio ai beneficiari alla morte del disponente non ha la natura di un atto “a causa di morte” (mortis causa) ma quella di un atto “tra vivi” (inter vivos): lo affermano le Sezioni unite della Cassazione nell’ordinanza n. 18831 del 12 luglio 2019.
Si tratta di un’affermazione assai rilevante perché sgombra il campo, una volta per tutte, dal timore che, istituendo un trust con lo scopo di attribuire un vantaggio ai beneficiari del trust in coincidenza con la morte del disponente, si abbia una violazione del divieto dei cosiddetti “patti successori”. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/06/2021