Il trust ha avuto frequente utilizzo in Italia nel campo della protezione dei soggetti incapaci che i famigliari non intendano “esporre” a procedure giudiziarie (la nomina dell’ amministratore di sostegno oppure la nomina di un tutore per chi dovrebbe essere interdetto o di un curatore per chi dovrebbe essere inabilitato).
In tali casi, allora, il trust consiste nel trasferimento al trustee di un dato patrimonio affinchè i suoi frutti siano destinati alle esigenze di vita del soggetto da proteggere. Al trustee possono essere impartite, a seconda dei casi, anche altre prescrizioni: ad esempio:
a) l’incarico di vendere i beni che gli vengono intestati, ove ciò si renda necessario;
b) l’obbligo di destinare le eccedenze reddituali prodotte dai beni in trust, rispetto ai bisogni dell’incapace, ad altri familiari del disponente;
c) l’obbligo di destinare i redditi e/o i beni del trust, che sussistano all’atto della morte dell’incapace, ad altri beneficiari.
A quest’ultimo riguardo, il disponente può direttamente individuare (nello stesso atto istitutivo del trust o in un atto successivo) questi soggetti oppure conferire al trustee anche l’incarico di questa individuazione, ad esempio invitandolo a scegliere tra le persone che abbiano concorso, con maggiore intensità, alla cura e all’assistenza dell’incapace.
Ancora, il disponente può prevedere che l’operato del trustee sia controllato da un protector che ad esempio ne assenta le attività più impegnative o di valore maggiore.
Ultima Modifica: 10/02/2007