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Trust e Affidamento fiduciario

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La legge applicabile al trust

La legge italiana attualmente contempla il trust solo con riferimento alle sue implicazioni fiscali.

Per istituire e regolamentare un trust è dunque necessario, in mancanza di una legge italiana, riferirsi innanzitutto alla normativa contenuta nella “Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento” sottoscritta all’Aja il 1° luglio 1985 (e ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364).

Questa Convenzione è però di limitata utilità, in quanto, da un lato, essa definisce solamente i caratteri fondamentali del trust, ma non si addentra nella sua specifica regolamentazione.

D’altro lato, la Convenzione bensì detta regole finalizzate a individuare quale sia legge applicabile al trust, qualora essa non sia indicata dal disponente: però, questa ricerca della legge applicabile diventa sterile, in mancanza di una legge italiana sul trust, essendo il trust istituito da un disponente italiano, preveda la nomina di un trustee italiano, concerna beni siti in Italia e designi beneficiari italiani.

Alla luce di questa situazione, si rendono imprescindibili due considerazioni estremamente importanti, dalle quali, una volta di più, si trae l’evidente conclusione che, nel campo dell’ istituzione e della gestione dei trust, non c’è proprio spazio per l’improvvisazione:

a) nell’atto istitutivo del trust occorre necessariamente effettuare la scelta della legge da applicare al trust, con la conseguenza che bisogna conoscere approfonditamente non solo la legge stessa, ma anche il sistema giuridico cui essa appartiene, poiché la legge in questione non può essere compresa appieno se non calata nel contesto dal quale essa origina;

b) l’atto istitutivo del trust deve, ovviamente nel massimo rispetto della predetta legislazione, essere della più puntuale analiticità e regolamentare tutte le situazioni possibili, in modo che sia assai compressa l’eventualità di dover ricorrere alla legge applicabile per disciplinare l’accadimento di eventi che non trovano regolamentazione nell’atto istitutivo.

Si tratta di due questioni di notevolissima difficoltà tecnica. Anzitutto perchè, essendo il trust di origine anglosassone, è prassi in Italia indicare come applicabile la legislazione di un Paese anglofono (spesso, si usa la legge dell’Isola di Jersey, perché è assai flessibile ed è facilmente traducibile); ma con la difficoltà di aver a che fare con un ordinamento che, traendo i principi dal precedente giurisprudenziale, ha un approccio opposto rispetto al nostro, nel quale la decisione del giudice è figlia dei principi stabiliti a priori dalla legge.

Inoltre, proprio perché nel nostro ordinamento è la legge a dettare i principi generali, i nostri contratti sono tradizionalmente poco analitici e di dimensioni contenute, in quanto, appunto, per le parti non regolamentate, c’è sempre la legge a provvedere. Dover invece procedere alla redazione di testi minuziosi per prevedere ogni eventualità, anche le più remote è, per il professionista di diritto latino, uno sforzo notevolissimo, perché antitetico rispetto al clima culturale in cui egli si è formato e quotidianamente opera.

 

Ultima Modifica: 13/12/2010