Il trust ha una estesa possibilità di applicazione: può servire per suddividere reddito e patrimonio fra i discendenti, mantenere un patrimonio familiare unito nel tempo, proteggere figli minori in caso di divorzio, garantire creditori, gestire patti di sindacato, investire congiuntamente in una società, sostenere figlie che si sposano, assistere soggetti handicappati, controllare un gruppo industriale, rendere possibile la vendita di cespiti gravati da pesi, incassare crediti e ripartire il ricavato, adempiere obbligazioni morali e così via.
I giudici italiani hanno immediatamente percepito le valenze positive dei trust ""interni"": la grandissima maggioranza delle decisioni pubblicate negli ultimi anni ne hanno riconosciuto la legittimità. Di ciò “hanno fatto le spese” in particolare tutti quei Conservatori dei Registri Immobiliari e del Registro delle Imprese che, dinanzi alla nuova figura giuridica, hanno istintivamente reagito affermando che i trasferimenti di immobili o di partecipazioni societarie a un soggetto nella veste di trustee non potevano essere registrati.
Ci sono poi state controversie ereditarie, nelle quali si è sostenuto che i trust in Italia non hanno cittadinanza, ma esse non hanno trovato migliore accoglienza (Tribunale di Lucca) e, anzi, è stata questa l'occasione per chiarire definitivamente che i trust in materia successoria nulla hanno da spartire con i fedecommessi (Corte d'Appello di Firenze).
I trust, tuttavia, vanno ben oltre la materia successoria: il Giudice tutelare di Perugia ha autorizzato minorenni a compiere atti relativi a due distinti trust; il Tribunale di Milano ha omologato la deliberazione di una società per azioni che intendeva garantire un prestito obbligazionario per mezzo di un trust di beni immobili; lo stesso Tribunale ha revocato due trustee inadempienti e ne ha nominato due nuovi.
É oramai chiaro dunque che i giudici italiani si sono perfettamente compenetrati nel ruolo che gli sviluppi dei trust interni assegnano loro e hanno dato ragione alla linea che vuole evitare che le controversie relative ai trust abbiano luogo all'estero. La regola dei trust interni è che tutto si svolga in Italia: niente più trust istituiti presso banche svizzere o studi legali londinesi. I vantaggi sono di tutta evidenza, anche dal punto di vista economico.
La infinita varietà delle applicazioni del trust quindi la si può anche cogliere prendendo in esame i casi di cui si è finora occupata la magistratura:
1) Tribunale di Milano, 27 dicembre 1996, omologa la deliberazione di emissione di un prestito obbligazionario emesso da una Spa garantito da immobili in trust;
2) Tribunale di Genova, 24 marzo 1997, omologa l’atto costitutivo di una Srl unipersonale costituita da trustee di trust istituito da italiani in Italia;
3) Tribunale di Lucca, 23 settembre 1997, dichiara la validità di un trust testamentario lesivo della quota di legittima (la lesione si impugna pertanto con l’azione di riduzione e non con l’azione di nullità);
4) Pretura di Roma, 13 aprile 1999 e Tribunale di Roma, 2 luglio 1999 prendono in esame il caso di un soggetto legittimato a reagire allo spoglio di un certificato azionario in danno del trustee;
5) Tribunale di Chieti, 10 marzo 2000, Tribunale di Bologna, 18 aprile 2000, Tribunale di Milano, 29 ottobre 2002 e Tribunale di Verona, 8 gennaio 2003 dispongono la trascrivibilità nei Registri Immobiliari dell'acquisto di un immobile compiuto dal trustee;
6) Tribunale di Perugia, 26 giugno 2001 e Tribunale di Perugia, 16 aprile 2002 dispongono l’autorizzazione a minori italiani al compimento di atti relativi a trust istituiti da loro familiari in Italia su beni italiani;
7) Appello Firenze 9 agosto 2001 dichiara che il trust ereditario è valido e che non si tratta di un fedecommesso;
8) Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001 ammette la validità di un trust istituito in favore di soggetto disabile;
9) Tribunale di Milano, 21 novembre 2002, dispone la revoca di due co-trustees (erano coniugi in conflitto) e nomina trustees due professionisti;
10) Tribunale di Roma, 4 aprile 2003, autorizza il curatore fallimentare a cedere a due professionisti, quali trustees, i crediti fiscali del fallimento;
11) Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003 dispone l’iscrizione nel Registro imprese del trasferimento di quote di Srl da soggetti italiani al loro trustee;
12) Tribunale di Pordenone, 21 novembre 2005, omologa l’accordo di separazione coniugale nel quale si istituisce il trust su alcuni immobili a favore dei figli;
13) Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005, afferma la validità dei trust interni e ordina l'intavolazione nel libro fondiario del diritto di proprietà su un'area trasferita al trustee da un’Amministrazione Comunale al fine di ampliare un asilo nido ivi esistente, avvalendosi di somme versate al trustee da una fondazione bancaria;
14) Tribunale di Firenze, 2 luglio 2005, afferma la validità in linea di principio dei trust interni e ritiene che il disponente possa vincolare in trust una propria quota di comunione ereditaria;
15) Tribunale di Velletri, 29 giugno 2005, afferma la validità di un trust interno, sottoposto al diritto inglese, in forza non della Convenzione de L'Aja ma del diritto civile italiano;
16) Giudice Tavolare di Trento, 7 aprile 2005, concede l'intavolazione del diritto di proprietà del trustee e l'annotazione della costituzione in trust;
17) Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 18 dicembre 2004, riconosce la validità dei trust interni;
18) Tribunale di Napoli, 22 luglio 2004 e 16 giugno 2005, ammette la trascrizione di atti istitutivi di trust comportanti il trasferimento di beni immobili al trustee;
19) Tribunale di Parma, 3 marzo 2005, omologa un concordato preventivo nel cui ambito soggetti terzi hanno istituito un trust con lo scopo di vincolare un bene immobile al fine di soddisfare i creditori;
20) Tribunale di Milano, 23 febbraio 2005, omologa l’accordo di separazione personale in cui viene inserito l'atto istitutivo di un trust auto-dichiarato dal marito in favore della figlia minore;
21) Tribunale penale di Venezia, 4 gennaio 2005, dichiara la legittimità dei trust interni, precisando che il legittimario che si affermi leso dal trust deve agire con l’azione di riduzione e non per la nullità del trust.
Ultima Modifica: 10/02/2007