L'oggetto del trust
Non ci sono limitazioni circa la natura dei beni che possono essere affidati dal disponente al trustee: il disponente può affidare al trustee denaro, strumenti finanziari (ad esempio, quote di fondi comuni di investimento), partecipazioni (ad esempio, quote di srl e azioni di spa), beni immobili e beni mobili (opere d’arte, auto, biblioteche, collezioni di francobolli o di monete, diamanti, lingotti d’oro, eccetera).
Nel trust (anche se è assai infrequente, in quanto si preferisce che il trustee sia titolare delle partecipazioni alla società che gestisce l’azienda) può anche essere immessa una intera azienda, con la conseguenza che il trustee ne diviene il titolare e quindi assume in tal caso la qualità di imprenditore.
I beni del trust non costituiscono necessariamente un patrimonio statico: certo, normalmente, i beni del trust sono affidati al trustee affinchè questi ne ricavi un reddito e comunque li gestisca in vista della loro devoluzione ai beneficiari.
Tuttavia il trustee, nel suo ruolo di gestore dei beni del trust, può (se le regole del trust glielo consentono o glielo impongono) anche svolgere un’attività di "movimentazione" dei beni del trust: ad esempio, usare il denaro del trust per comprare nuovi beni oppure vendere i beni del trust per ricavarne denaro da impiegare per il trust o da investire altrimenti.
Ultima Modifica: 11/12/2010