Il trust può trovare utile applicazione anche nel cosiddetto project financing, e cioè in quei casi in cui il progetto di investimento per la costruzione e la gestione di impianti o di infrastrutture si fonda su finanziamenti che dipendono non dalle garanzie offerte dai promotori ma principalmente dal flusso di cassa che il progetto stesso, una volta realizzato, è ritenuto in grado di generare.
In questi casi, può essere nominato un trustee con l'incarico di raccogliere i proventi dell'opera costituita, curandone l'incasso e la ripartizione tra l'impresa appaltatrice e i soggetti finanziatori.
In particolare, qualora i finanziamenti siano concessi da un pool di istituti di credito, il trustee incassa le somme a beneficio di tutti i finanziatori, assicurando la concentrazione in un unico soggetto delle funzioni attinenti al rimborso del finanziamento (che verrà successivamente ridistribuito ad ogni istituto finanziatore proporzionalmente all'ammontare da ciascuno di essi erogato).
Inoltre, il "posizionamento" dell’incasso sul trustee evita che le somme in questione entrino nel patrimonio della società finanziata e che quindi su di esse possano esplicarsi le pretese di altri creditori. Se non si ricorre al trust, il rapporto deve inevitabilmente essere regolato in base alle norme sul mandato.
Questa soluzione probabilmente comporta tuttavia, rispetto al trust, costi maggiori, poichè generalmente la remunerazione della banca capofila, per i servizi da essa resi in attuazione dell'incarico ricevuto, è maggiore di quanto verrebbe percepito da un trustee.
Inoltre, il trust consente, rispetto al mandato, una maggiore elasticità in ordine alle funzioni che possono essere assolte dal trustee, specie nel caso di rapporti di lunga durata e di modifiche soggettive tra le banche facenti parte del pool.
In particolare, il trustee può essere incaricato dell'assolvimento di compiti molto ampi, connessi in via diretta o indiretta alla gestione del contratto di finanziamento, come, ad esempio, i solleciti nei pagamenti, l'esame di eventuali modifiche contrattuali, la gestione delle eventuali garanzie connesse al finanziamento, eccetera.
Ultima Modifica: 19/12/2010