Solo dall’inizio degli anni ’90, prima assi timidamente, poi in modo sempre più effettivo, il trust ha fatto la sua “comparsa” nel nostro ordinamento.
In precedenza il trust era considerato come una “stranezza” inglese o americana, a noi per lo più incomprensibile e comunque estranea; da quando la ratifica italiana della Convenzione dell’Aja l’ha alfine sdoganato, una parte di coloro che vi si sono avvicinati è stata attirata, se non da un fenomeno “alla moda”, dal miraggio di poterne fare un dilettantesco utilizzo “esotico”, simulato, evasivo, elusivo, fraudolento, illecito.
“Campioni” in tal senso sono stati tutti coloro che hanno svenduto e svilito il trust facendone un marketing basato sul solito pittoresco ma banale riferimento alle Crociate e su relazioni di consulenti “finanziari”, spesso stranieri e spesso “travestiti” da guru o da mistici sacerdoti (e quindi praticamente all’oscuro delle problematiche di diritto interno), alla caccia di clienti con soldi da espatriare o con patrimoni da nascondere a familiari e creditori.
Il trust è invero un istituto di gestione tanto delicata (basti pensare alla necessità di aver dovuto finora scegliere una legge straniera per regolamentarlo) quanto nè è vasta la sua potenzialità operativa: esso può infatti fornire soluzione a molte esigenze che si originano in campo commerciale e finanziario nonchè nella vita sociale e familiare, problematiche per le quali il diritto italiano o non offre rimedi o ne offre di insoddisfacenti.
Vediamo qui di seguito dunque le principali caratteristiche del trust.
a) Cos’è il trust. Per trust si intende l’affidamento riposto da un soggetto (detto disponente o settlor) su di un altro soggetto (detto trustee) al quale viene trasferito un bene che viene posto dunque sotto il suo controllo e che viene da lui gestito per il raggiungimento delle finalità che il disponente gli ha prescritto di realizzare.
b)Tipi di trust. I trust dei quali si ha notizia possono essere divisi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, ma con una netta prevalenza numerica dei primi.
Tra i trust di carattere familiare vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria, che forse sono i più frequenti.
Tra i secondi, la tipologia è più varia: garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti, patti di sindacato e così via. Al confine fra le due categorie sono i trust per assicurare l'integrità del controllo di un gruppo societario nonostante le vicende che possano toccare i singoli.
c) I principi base. Il primo principio è che i beni che si vogliono vincolare in trust escono dalla disponibilità di chi istituisce il trust.
Il secondo principio è che quei beni entrano nella disponibilità di un altro soggetto, che si chiama trustee, il quale li riceve per realizzare la finalità che gli è stata indicata.
Il terzo principio è che quei beni - pur trasferiti da chi istituisce il trust al trustee - non sono “suoi” a tutti gli effetti; per esempio, se egli muore, i suoi eredi non possono farli propri; se egli fallisce, quei beni non entrano nella massa fallimentare; e così via: è quell'effetto del trust che i giuristi chiamano “segregazione”.
Il quarto e ultimo principio è che il trustee è un “fiduciario” in un senso diverso da quello per noi usuale. Per noi il fiduciario è una persona che fa quello che gli si dice di volta in volta, mentre il trustee fa quello che gli è stato detto nell'atto per mezzo del quale il trust è stato istituito: da quel momento, tocca a lui decidere cosa è meglio.
Questo non significa che chi ha istituito il trust si trovi dinanzi un nemico; al contrario, si trova dinanzi un soggetto che seriamente pensa agli interessi delle persone che il trust vuole favorire e pensa in primo luogo a loro anche perché, diversamente dalla nostra visione dei rapporti fiduciari, il trustee risponde verso di loro, non verso chi lo ha nominato.
d) I trust “interni”. Fino a qualche anno fa non si parlava di trust in Italia. Ora si parla dei trust ""interni"" e con questa espressione, coniata da Maurizio Lupoi, professore all' Università di Genova (antesignano della diffusione dei trust in Italia), si intendono i trust istituiti e operanti in Italia che sono regolati da una legge straniera.
Sembra un assurdo: io trasferisco certi beni a una persona (italiana) nella quale ripongo fiducia o a una struttura (italiana) che professionalmente opera quale trustee, ma il nostro rapporto - il trust - è sottoposto a una legge straniera: la legge inglese, per esempio, o altra legge che conosce e disciplina i trust.
Questo assurdo è solo apparente, perché la legge (in assenza di una legislazione italiana in materia) permette (e impone) di regolare rapporti fra italiani secondo una legge straniera. I trust interni, quindi, sono rapporti giuridici riguardanti soggetti e beni italiani che si avvalgono delle norme delle leggi che da secoli hanno a che fare con i trust.
e) L'istituzione del trust. Il disponente sottoscrive un atto istitutivo, che nomina il trustee, accompagnato o seguito dal trasferimento di beni o diritti al trustee: il trasferimento può essere compiuto dallo stesso disponente o anche da altri soggetti in una o più riprese. Ovvero: il disponente sottoscrive una dichiarazione unilaterale e cioè dichiara, nelle forme opportune, che certi suoi beni o diritti sono dal quel momento vincolati al perseguimento di una certa finalità; egli ne diviene il trustee. Ancora, il disponente può stabilire l’istituzione del trust nel proprio testamento.
f) Le regole del trust. Le regole del trust sono stabilite dal disponente (nell'atto istitutivo o nella dichiarazione unilaterale o nel testamento): il disponente stabilisce, per esempio, la durata, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell'amministrazione dei beni, l'impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni.
Il quadro normativo generale è dato da una legge straniera che conosce e disciplina l'istituto del trust scelta dal disponente.
Dato costante è la segregazione: i beni non possono essere distolti dalla finalità del trust; le vicende personali del trustee (vincoli coniugali, debiti, fallimento, morte) non hanno effetto sui beni in trust. Quando un trustee cessa dal suo ufficio i beni in trust passano al suo successore. La durata di un trust dipende dalla sua legge regolatrice.
g) Il disponente o settlor. E’ il soggetto che istituisce il trust e che dota il trustee dei mezzi necessari per lo svolgimento del suo “incarico”: il disponente può trasferire al trustee determinati propri beni, che appunto debbono essere gestiti dal trustee in funzione dello scopo che il disponente ha delineato nell’atto istitutivo del trust; il disponente può altresì dotare il trustee delle risorse finanziarie idonee per andare ad acquistare determinati beni, da porre sotto la sua amministrazione sempre per raggiungere gli scopi che il disponente ha delineato.
h) Il trust “autodichiarato”. L'atto istitutivo del trust può esaurirsi nell'imposizione del vincolo su un dato bene, ferma la titolarità del bene in capo al costituente; in questo caso, l'atto di destinazione comporta l'assunzione, da parte del titolare del bene vincolato, degli obblighi finalizzati all'attuazione dello scopo di destinazione.
i) I beni in trust. Sono talvolta beni infungibili, che il trustee deve mantenere come tali (ad esempio, un edificio oppure un bene mobile di particolare valore o pregio; e così anche un dossier di strumenti finanziari o una partecipazione al capitale di società). Può anche però trattarsi di beni dei quali il trustee deve o può disporre per realizzare gli scopi del trust.
I frutti dei beni in trust sono di regola utilizzati per il perseguimento dello scopo del trust ma spesso, specie nei trusts di natura familiare, si hanno clausole che dispongono l’accumulazione del reddito o di una parte di esso, per un certo periodo o fino a quando un beneficiario non raggiunga una certa età.
l) Il trustee. E’ una persona fisica o giuridica che diviene titolare dei beni destinati al trust: il trustee diviene il titolare di questi beni a tutti gli effetti e nei confronti di chiunque, incluso il disponente; tuttavia, egli è soggetto all'obbligazione di gestire o disporre di questi beni secondo gli scopi dettati dal disponente.
Il trustee pertanto deve esercitare ogni facoltà e ogni potere relativi ai beni in trust poichè tali beni effettivamente gli appartengono; di questo egli risponde personalmente e illimitatamente. Pertanto, visto che i beni in trust appartengono al trustee, egli è legittimato a compiere qualunque atto competa al loro titolare.
Il trustee normalmente non esercita atti di gestione o poteri di disposizione se non è ben certo di averne la possibilità; d’altro canto, egli rischia di incorrere in responsabilità anche per eccessiva prudenza e quindi se erroneamente interpreta, in senso restrittivo, l'ampiezza dei propri poteri.
L'atto istitutivo può senz’altro indirizzare l’esercizio dei poteri del trustee, ma vi sono limiti che non è possibile oltrepassare, a pena di rendere nullo il trust.
m) Chi fa il trustee. La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime ""trust companies"" italiane o quelle straniere.
n) I beneficiari del trust. Vi possono essere “beneficiari del reddito” e cioè soggetti destinati a conseguire le utilità che siano ritraibili dai beni in trust (riscuotere una somma, utilizzare un bene, abitare una casa, eccetera) e “beneficiari finali” e cioè soggetti cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni oggetto del trust.
I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo oppure anche in seguito. L’individuazione può essere fatta direttamente dal disponente o da un terzo a ciò incaricato (il cosiddetto protector); ancora, essi possono essere identificati o nominativamente o come appartenenti a una certa categoria di soggetti (ad esempio, tutti i discendenti di un certo capostipite). I beneficiari hanno azione verso il trustee per la preservazione del valore economico che in futuro spetterà loro ovvero per rivendicare il godimento cui attualmente o in futuro essi abbiano diritto ovvero ancora per pretendere la reintegrazione delle diminuzioni di valore dalle quali essi siano pregiudicati.
o) La durata del trust. Questa tematica dipende da ciò che prevede la legge scelta per regolare il trust. In linea di massima:
a) i trusts non di scopo hanno una durata massima prefissata e possono accumulare il reddito per tutto tale periodo;
b) i trusts di scopo non charitable hanno la medesima durata indeterminata tipica dei trusts charitable.
Fatta eccezione per le leggi di Nauru, Turks and Caicos e Anguilla, che consentono ai trusts di ogni tipo di avere durata perpetua, il disponente deve stabilire il periodo di durata del trust entro i limiti previsti dalla legge.
Ad esempio, un termine di 150 anni è previsto nelle Cayman Islands, un termine di 120 anni a Belize e a Niue, un termine di 100 anni a Jersey, nelle Cook Islands, a Malta, a Guernsey, a Grenada, nelle Bermuda, a Mauritius, a Cipro, nelle British Virgin Islands, a Nevis, nelle Seychelles, nelle Barbados, un termine di 80 anni nelle Bahamas.
Nel diritto inglese la durata del trust è disciplinata da norme complicate: la regola più antica (la cosiddetta rule against perpetuities) ha alcuni secoli di vita e dispone che un trust e' nullo se un diritto non trovi un titolare certo oltre il termine (cosiddetto perpetuity period) di ventuno anni dopo la morte di una persona esistente. Tuttavia, il Perpetuities and Accumulations Act del 1964 ha disposto una alternativa, e cioè la possibilità di stabilire un periodo prefissato, non superiore a ottanta anni.
p) Il valore del trust. Contrariamente a quanto spesso si sente dire, il valore dei trust è spesso modesto; il trust in favore di un soggetto handicappato sul quale si è favorevolmente pronunciato il Tribunale di Pisa riguardava una casetta rurale; uno di quelli oggetto di parere dell'agenzia delle Entrate aveva per oggetto piccole somme che un nonno destinava al proprio nipote più giovane.
Di livello economico un po’ più elevato sono invece alcuni trust di natura commerciale: quello di patto di sindacato (sul quale si è pronunciato favorevolmente il Tribunale di Bologna) riguardava una Srl con capitale sociale di 480mila euro. Il trust disposto dal giudice fallimentare di Roma per la cessione a trustee dei crediti fiscali di un fallimento aveva un valore di 500mila euro.
Alcuni trust sono, invece, di notevole importanza economica, come quello fiorentino che ha vincolato l'intero patrimonio di una antichissima famiglia o l'altro, marchigiano, che mirava a tenere unito gran parte del patrimonio di un imprenditore per almeno due generazioni.
Ultima Modifica: 10/02/2007