L’atto istitutivo del trust è tassato con la sola imposta fissa di registro, pari a 168 euro.
Invece, secondo l’Amministrazione Finanziaria (circolare n. 48/E del 6 agosto 2007) è soggetto a tassazione, con le regole proprie della imposta di donazione, l’atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio, mentre non è soggetta ad alcun prelievo (perché assorbita nella predetta tassazione "iniziale") l’attribuzione dei beni che il trustee effettui a favore dei beneficiari del trust.
Questa tassazione immediata dell’atto di dotazione appare però una forzatura, tanto che è stata contestata in alcune sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali (di Caserta, l’11 giugno 2009, di Bologna il 30 ottobre 2009 e di Salerno, l’8 ottobre 2010), in quanto il presupposto dell’imposta di donazione è l’arricchimento del beneficiario, che invero si realizzerà se e nel momento in cui il trustee effettuerà attribuzioni in suo favore.
Più corretta sarebbe indubbiamente la tassazione del trust al momento di queste attribuzioni.
Comunque, trattandosi di applicare l’imposta di donazione, la cui misura dipende dal rapporto di più o meno intensa "familiarità" tra il donante e il donatario, bisogna quindi rendere questa regola applicabile al trust e pertanto attribuire al disponente il ruolo di "donante" e ai beneficiari del trust il ruolo di "donatari".
Se però questa operazione non presenta problemi quando i beneficiari sono specificamente indicati nell’atto istitutivo, vi può essere il caso che il disponente si riservi di individuare i beneficiari o che ne rimetta la designazione al trustee.
Ancora, vi può essere il caso del trust che, per sua natura, non ha specifici beneficiari (è il cosiddetto "trust di scopo", ad esempio quello istituito genericamente a favore dei creditori del disponente o di un altro soggetto, quale una società, dal medesimo indicato).
Ebbene in quest’ultimo caso il fisco pretende la tassazione applicando le regole della imposta di donazione dovuta per le donazioni tra soggetti che non hanno alcun rapporto di familiarità.
Vediamo dunque qui di seguito le regole di questa tassazione nei vari casi sopra accennati.
Anzitutto, se il disponente è coniuge o parente in linea retta dei beneficiari, si applica l’aliquota del 4 per cento al valore eccedente la "franchigia", stabilita in un milione di euro per ciascun beneficiario.
Qualora i beneficiari siano invece fratelli o sorelle del disponente o altri suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini in linea retta o suoi affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota sale al 6 per cento, con la precisazione che, a favore dei soli fratelli e sorelle, è stabilita una franchigia di 100mila euro.
Infine, se i beneficiari sono soggetti diversi da quelli precedentemente elencati o, come detto sopra, si tratti di un trust che non individua beneficiari, si applica l’aliquota dell’ 8 per cento, senza alcuna franchigia.
Occorre infine precisare che, in ogni caso vi sia tra i beneficiari un soggetto portatore di grave handicap, a questi spetta una franchigia di euro 1,5 milioni.
Questo trattamento dei trust di scopo appare tuttavia assai penalizzante e non giustificato, in quanto l’imposta di donazione si regge sul presupposto dell’arricchimento che la donazione provoca in capo al donatario; in altri termini, non ci sarebbe manifestazione di capacità contributiva e quindi mancherebbe il presupposto dell’applicazione dell’imposta di donazione, tanto è vero che già si sono verificati alcuni casi nei quali la magistratura tributaria di prima istanza ha disconosciuto l’applicazione della tassazione proporzionale (si vedano ad esempio le sentenze della Commissione Provinciale di Lodi del 12 gennaio 2009, della Commissione Provinciale di Treviso del 30 aprile 2009, e della Commissione Provinciale di Pesaro del 9 agosto 2010).
Ultima Modifica: 19/12/2010