L’accordo di conciliazione inerente all’accertamento di una intervenuta usucapione, stipulato in esito a un procedimento di mediazione (risposta a interpello n. 235/2020):
a) è soggetto, in analogia con la normativa in tema di tassazione dell'usucapione accertata con sentenza, alla medesima imposizione del provvedimento giudiziale che accerta l’usucapione;
b) l’imposta di registro si rende peraltro dovuta per l'imponibile eccedente il valore di 50mila euro e l’accordo di conciliazione è esente da imposte ipotecaria e catastale (articolo 17, comma 2, Dlgs 28/10). (... segue)
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Ultima Modifica: 22/03/2022