È incostituzionale la norma che, in tema di vendita di edifici da costruire, attribuisce la prelazione all’acquirente in caso di trasferimento dell’immobile in conseguenza di una procedura esecutiva instaurata contro l’impresa costruttrice (articolo 9, legge 122/2005), in quanto si tratta di una tutela riservata solo a chi abbia comprato dall’impresa costruttrice dopo che essa abbia richiesto il permesso di costruire e non estesa anche a chi compra «sulla carta».
È questa la decisione della Corte costituzionale nella sentenza 43 del 24 febbraio 2022. (... segue)
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Ultima Modifica: 01/03/2022