All’attestato di Prestazione energetica (Ape) che, a pena di nullità, va allegato ai contratti di compravendita, donazione e locazione, non
deve essere unito il «libretto di impianto»: lo sostiene una nota del consiglio nazionale del Notariato.
Il dubbio emergeva perché l’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 (modificato dal Dl 63/2013) dispone che i libretti di impianto «sono allegati» all’attestato di prestazione energetica: quindi, visto che l’allegazione al contratto di un Ape incompleto può essere intesa come «mancata allegazione» è importante stabilire come l’Ape si componga per poterlo correttamente allegare. (... segue)
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Ultima Modifica: 11/09/2013