In un contratto di compravendita immobiliare tra un’impresa e un privato acquirente, la divergenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore di mercato dei beni compravenduti non può essere considerata quale presunzione grave, precisa e concordante, e cioè tale da legittimare l’accertamento, induttivo appunto, di attività non dichiarate: è quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nella sentenza n. 6 depositata l’11 marzo 2005 (pubblicata sullo speciale «Commissioni tributarie » n. 4/2005 di Guida Normativa). (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 20/06/2005