Tra il valore dell’immobile ai fini Ivie (l’imposta sul valore dei beni immobili all’estero) e quello da indicare nel quadro RW non c’è alcun legame necessario.
Si tratta infatti di due valori che possono non coincidere e che, anzi, è difficile che coincidano.
Nella legislazione attualmente vigente, infatti, è disposto che l’Ivie sia dovuta nella misura dello 0,76 per cento, da applicare sul «valore degli immobili», la cui determinazione è operata nel modo seguente: il «costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabil e nel luogo in cui è situato l’immobile». (...segue)
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Ultima Modifica: 29/02/2012