Anche per l’acquisto di case all’asta (sia in sede di procedura espropriativa, sia per pubblico incanto) si deve applicare la regola del "prezzo valore", vale a dire la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro mediante la moltiplicazione della rendita catastale per i noti coefficienti di aggiornamento.
È quanto risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2014, depositata il 23 gennaio 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma del "prezzo valore" (articolo 1, comma 497, legge 266/2005) nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. (... segue)
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Ultima Modifica: 24/01/2014