L’avviso di accertamento che commina la decadenza dall’agevolazione prima casa a causa del fatto che il rogito d’acquisto, stipulato anteriormente al 1° gennaio 2014, aveva a oggetto un’abitazione di «lusso» non è oggi contestabile per il fatto che, dopo il 31 dicembre 2013, sono cambiati i requisiti oggettivi della casa acquistabile con il beneficio fiscale. Oggi è infatti previsto che non spetta l’agevolazione se si tratta di abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non avendo più attualmente alcuna rilevanza che si tratti, o meno, di una abitazione «non di lusso».
Tuttavia, al contribuente decaduto dall’agevolazione prima casa per aver acquistato con il beneficio fiscale (prima del 2014) un’abitazione di «lusso», non può essere irrogata la sanzione che la legge correla alla comminatoria di decadenza dall’agevolazione: e ciò, per ragioni di jus superveniens, in quanto, la sanzione oggi attiene non più al fatto di aver domandato l’agevolazione per l’acquisto di una casa di «lusso», ma al fatto di richiederla per un’abitazione appunto registrata in Catasto in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
È questo il succo della decisione contenuta nella sentenza 11621/2017 della Cassazione. (... segue)
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Ultima Modifica: 18/04/2018