Al contribuente che ha comprato la “prima casa” entro il 2014 non si possono revocare le agevolazioni con la contestazione che si trattava di una casa “di lusso” (nel caso concreto: per ragioni di superficie eccessiva rispetto ai limiti prescritti dalla legge) se l’abitazione è classificata nella categoria catastale A/2.
Lo ha stabilito la Ctp di Pesaro nelle sentenze gemelle 418/4/16 e 419/4/16 del 30 maggio 2016 (presidente Gasparini, relatore Grinta).
Si tratta di una decisione abbastanza sorprendente: vediamo il perché. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/06/2017