La vendita della "prima casa" anteriormente al decorso di un quinquennio dal suo acquisto provoca la decadenza dall’ agevolazione ottenuta in sede di acquisto a meno che, entro un anno da questa vendita, il contribuente acquisti un’altra casa da destinare a propria "abitazione principale" (Nota II bis,comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986); secondo la sentenza della Corte di cassazione n.13291 del 17 giugno non evita, però, la decadenza il contribuente che, entro questo termine annuale, proceda all’acquisto di una quota di comproprietà di un’abitazione, se tale quota non sia «significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene, sì da poterlo adibire a propria abitazione» (nella specie, si trattava dell’acquisto di una quota di comproprietà in ragione di 4millesimi). (...segue)
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Ultima Modifica: 18/06/2011