Il contribuente che abbia venduto, prima del decorso di un quinquennio dalla data del rogito d’acquisto, una abitazione acquistata con l’agevolazione "prima casa", non incorre nella decadenza dall’agevolazione (e nelle relativa sanzione) se non compra una nuova abitazione principale entro un anno dalla vendita qualora, entro tale anno, presenti al fisco un’istanza di rinuncia all’acquisto di una nuova casa: in tale ipotesi, il fisco recupera solo la differenza d’imposta (tra quella calcolata in misura ordinaria e quella pagata in misura agevolata) e non applica la sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. (...segue)
Leggi l'intero articolo cliccando a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 28/12/2012