Quando vi è diversità tra il contenuto del contratto preliminare e quello del contratto definitivo e non vi sia alcuna clausola contrattuale che disponga sulla prevalenza di un testo sull’altro, vale quel che c’è scritto nel contratto definitivo e non ha consistenza quanto sia diversamente stato pattuito in quello preliminare.
Lo afferma la decisione della Cassazione n. 6223 del 14 marzo 2018. (... segue)
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Ultima Modifica: 05/04/2019