L’attestato di prestazione energetica (Ape) non occorre per i trasferimenti immobiliari disposti con provvedimenti dell’autorità giudiziaria in procedure di vendita forzata: è quanto sostenuto dal Consiglio nazionale del notariato nello studio 263-2014/C, intitolato «Vendita forzata e attestato di prestazione energetica».
Nello studio si osserva che la disciplina della certificazione energetica, contenuta nel Dlgs192/2005, origina dalla necessità di dare attuazione a quanto prescritto dalla normativa europea che, perseguendo una maggiore efficienza energetica degli edifici sul territorio degli Stati membri, è certamente rivolta a disciplinare la circolazione dei beni immobili mediante un’attività contrattuale, lasciando invece al diritto interno dei singoli Stati la regolamentazione della materia in termini di procedimenti giudiziari. (... segue)
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Ultima Modifica: 29/10/2014