La Cassazione chiarisce i rimedi sulla mancata esecuzione del preliminare di cosa altrui. Tizio stipula un contratto preliminare promettendo a Caio il trasferimento della proprieta` di un appartamento, attualmente tuttavia non di proprieta` di Tizio ma di proprieta` di Sempronio. Sempronio successivamente firma il "compromesso", apponendovi la clausola «per adesione a tutte le clausole del compromesso in ogni sua parte». Alla chiamata a rogito, fatta da Caio, nessuno risponde; Caio quindi agisce per sentire dichiarare dal giudice l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo e, in subordine, per la risoluzione del contratto preliminare e per il risarcimento del danno. (...segue)
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Ultima Modifica: 05/07/2004