La nuova legislazione in tema di rapporti di coppia porta come conseguenza uno scenario nel quale vi sono da osservare quattro situazioni:
- la convivenza non registrata;
- la «convivenza di fatto» registrata all’Anagrafe (tra persone di qualunque sesso, identico o diverso);
- l’«unione civile» tra persone di sesso identico (non è ammessa una unione civile tra persone di diverso sesso poiché, in tal caso, occorre ricorrere al matrimonio);
- il matrimonio tradizionale, che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia.
Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione in materia di unione civile e di convivenza di fatto svetta senz’altro la rivoluzione che questa normativa comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune.
Infatti, prendendo in considerazione i rapporti patrimoniali che si origineranno nel corso della vita di coppia, occorre notare che la nuova legge equipara, sotto ogni aspetto, gli uniti civili con i coniugi di un matrimonio: pertanto, in mancanza di una convenzione matrimoniale di adozione del regime di separazione dei beni (che, anche nel caso di unione civile, va stipulata nella forma dell’atto pubblico), sia nel matrimonio, sia nell’unione civile si instaura il regime di comunione dei beni nel senso che diventano di titolarità comune i beni e i diritti acquistati nel periodo durante cui si svolge il matrimonio o l’unione civile. Inoltre, tanto quanto i coniugi, anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.
Uno scenario diverso si ha invece nel caso di convivenza di fatto registrata poiché, in questa situazione, non si instaura ex lege un regime di comunione degli acquisti, in quanto ognuno dei conviventi di fatto rimane esclusivo titolare di ciò che egli compera.
È però possibile per coloro che compongono la coppia di conviventi registrata stipulare un «contratto di convivenza» (con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) mediante il quale anche nel regime di convivenza registrata si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi di fatto acquisiscano nel periodo in cui la convivenza registrata si svolge. (... segue)
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Ultima Modifica: 19/04/2017