Compravendita - Proprietà - Diritti reali

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COMPRAVENDITA - Prima casa - Rinuncia agevolazione

La rinuncia all’agevolazione "prima casa", di regola, non è consentita.

Può tuttavia rinunciare all’agevolazione "prima casa", senza patire sanzioni, il contribuente che si sia impegnato a trasferire la propria residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune ove è situata l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, qualora la residenza non sia stata trasferita e il termine di 18 mesi non sia ancora spirato; dopo la scadenza del 18esimo mese, e qualora non sia ancora iniziata la procedura di accertamento da parte dell’ufficio, il contribuente che non abbia trasferito la sua residenza può invece ricorrere al "ravvedimento operoso" con l’effetto di minimizzare la sanzione che è dovuta per aver violato l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito, pari al 30% della differenza tra l’imposta agevolata e l’imposta ordinaria. È quanto ritenuto dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 105/E del 31 ottobre 2011. (...segue)

 

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Ultima Modifica: 01/11/2011

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