La sentenza di Cassazione n. 13133/16 ha giudicato un caso di donazione indiretta: vale a dire l’effettuazione di una donazione non mediante un atto formale (il quale deve essere necessariamente un atto pubblico, a pena di nullità: articolo 782 del codice civile) ma, appunto, in modo “indiretto” e cioè giungendo allo stesso risultato cui si perviene con una donazione “diretta”: se un padre vuol regalare un appartamento al figlio, può comprarlo e donarglielo; ma, appunto, può anche corrispondere il denaro al figlio affinchè questi se lo intesti direttamente pagando il prezzo con il denaro affluito dal padre.
La donazione indiretta non sconta imposte se è “collegata” a un atto (come la compravendita immobiliare) soggetto a Iva o a imposta di registro. Nemmeno è tassata se non risulta da un atto scritto soggetto a registrazione.
Se invece risulta (anche per via di enunciazione) in un atto scritto, non se ne ha la tassazione in ogni caso, ma solo se:
- sia volontariamente registrata (qui si applica l’ordinaria tassazione, con le applicabili franchigie e con le aliquote del 4, 6 o 8%);
- sia accertata dal fisco e abbia un valore superiore a 180.760 euro (i “vecchi” 350 milioni di lire); in questo caso la tassazione è dell’8% (da applicare su una base imponibile determinata tenendo conto delle applicabili franchigie). (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 24/10/2017