È legittima la dichiarazione del legittimario di rinuncia all’azione di restituzione (articolo 563, Codice civile) verso i terzi acquirenti dei beni donati; la rinuncia all’atto di opposizione alla donazione (articolo 561, Codice civile) concreta implicitamente una rinuncia all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti dei beni donati; la dichiarazione di rinuncia all’azione di restituzione dei beni donati non è suscettibile di autonoma trascrizione nei Registri immobiliari, ma può essere annotata a margine della trascrizione della donazione in ordine alla quale sia formulata la dichiarazione di rinuncia.
Sono questi alcuni importanti principi, che fanno il punto della situazione in una materia assai complessa, espressi dal Tribunale di Torino nel decreto n. 2298 del 26 settembre 2014, emanato in un procedimento di giurisdizione volontaria sul rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere una dichiarazione di rinuncia all’azione di restituzione dei beni donati verso i terzi acquirenti di tali beni. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/10/2014