L’atto pubblico costitutivo di una fondazione non è assimilabile a una donazione e, quindi, per la sua validità, non richiede che esso sia stipulato in presenza di due testimoni, come invece accade per la donazione.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 16409 del 4 luglio 2017; sentenza importante perché, implicitamente, sdogana il tema se atti analoghi all’atto costituivo di fondazione (quali: l’atto di dotazione di un trust; l’atto istitutivo di un vincolo di destinazione; il contratto di affidamento fiduciario) debbano necessariamente avere la forma della donazione, vale a dire appunto l’atto pubblico stipulato in presenza di due testimoni. (... segue)
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Ultima Modifica: 25/05/2018