Il decreto che omologa il concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, a causa degli effetti traslativi che sono provocati dal provvedimento giudiziale; non si può quindi applicare al concordato con assuntore lo stesso orientamento (e cioè l’imposta di registro in misura fissa) che è praticato per il decreto di omologa del concordato con cessione di beni.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 3286/2018. (... segue)
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Ultima Modifica: 18/12/2018