Imposte Registro ed ipocatastali

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

IMPOSTA DI REGISTRO - Imposta fissa per il decreto di ammissione allo stato passivo di un credito derivante da una prestazione Iva


Il decreto del tribunale fallimentare che, definendo un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ammette nella massa un credito in precedenza escluso, è da registrare con l’imposta di registro in misura fissa se il credito in questione deriva da una operazione soggetta all’Iva.

È questa la conseguenza della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’imposta di registro), e cioè nella parte in cui tale norma dispone in ogni caso l’applicazione dell’aliquota dell’1% alla base imponibile rappresentata dal valore del credito ammesso allo stato passivo. La contrarietà alla Costituzione, in particolare con l’articolo 3 (che detta il principio di parità di trattamento di situazioni eguali), è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 177/2017. (... segue)


Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata

Ultima Modifica: 01/06/2018