Il decreto del tribunale fallimentare che, definendo un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ammette nella massa un credito in precedenza escluso, è da registrare con l’imposta di registro in misura fissa se il credito in questione deriva da una operazione soggetta all’Iva.
È questa la conseguenza della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’imposta di registro), e cioè nella parte in cui tale norma dispone in ogni caso l’applicazione dell’aliquota dell’1% alla base imponibile rappresentata dal valore del credito ammesso allo stato passivo. La contrarietà alla Costituzione, in particolare con l’articolo 3 (che detta il principio di parità di trattamento di situazioni eguali), è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 177/2017. (... segue)
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Ultima Modifica: 01/06/2018