La Cassazione non recede sull’utilizzo dell’articolo 20 del Testo unico del registro (Dpr 131/1986) nella versione vigente fino al 31 dicembre 2017 per riqualificare gli atti sottoposti alla registrazione a seconda del loro significato economico, dando rilevanza interpretativa anche a elementi extratestuali e al collegamento tra una pluralità di atti.
Con la sentenza 2007 del 26 gennaio 2018, la Cassazione ha infatti sancito che la modifica della legge di Bilancio non ha valenza retroattiva e che, quindi, per tutte le fattispecie originatesi prima del 2018, l’articolo 20 non può essere letto – nel modo indicato dal suo nuovo testo – come riferito al solo atto presentato per la registrazione e al suo contenuto giuridico. (... segue)
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Ultima Modifica: 08/02/2018