Il contratto è concluso «mediante corrispondenza» (e quindi sottratto a registrazione in termine fisso) non solo quando si forma mediante un «rapporto epistolare», e cioè mediante «lettere spedite e ricevute», ma anche quando si forma mediante «scambio di dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu».
È quanto deciso dalla Cassazione nell’ordinanza 19799 depositata il 26 luglio 2018: una pronuncia rilevante, poiché, a fronte del frequente ricorso allo «scambio di corrispondenza» nella prassi professionale quotidiana, la definizione di «corrispondenza» è stata poco analizzata nella giurisprudenza. (... segue)
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Ultima Modifica: 26/09/2019