Imposte successioni e donazioni

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IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Non c'è coacervo tra donazioni e successione


Tra donazioni e successione non si fa luogo a coacervo. Quindi, se Tizio ha donato al figlio Caio la somma di 800mila euro e poi Caio eredita da Tizio, l’imposta di successione si calcola considerando che Caio beneficia della intera franchigia di 1 milione di euro, senza dunque tener conto della donazione.

Lo decide la Ctp di Rimini nella sentenza 36/01/2018 del 9 febbraio 2018, che così aderisce all’orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza 24940/2016, secondo cui nel nostro ordinamento l’istituto del cosiddetto “coacervo” tra donazioni e successione non esiste più dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell’articolo 69 della legge 342/2000, il quale introdusse le aliquote fisse dell’imposta di successione, in luogo delle previgenti aliquote progressive. (... segue)


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Ultima Modifica: 05/06/2019