Il diritto edificatorio non può essere considerato come un diritto reale immobiliare; il contratto che ha per oggetto il trasferimento del diritto edificatorio va qualificato come un contratto che ha effetto obbligatorio per i soggetti che lo stipulano: Tizio si obbliga a trasferire a Caio in tutto o in parte la capacità volumetrica del fondo di Tizio, affinché (ove il Comune lo consenta) Caio la sfrutti su un proprio fondo o, a sua volta, la ceda ad altri.
Tutt’al più, il contratto tra Tizio e Caio può qualificarsi come contratto avente a oggetto un bene immateriale (la volumetria, appunto) che non ha però le caratteristiche del diritto reale.
È quanto sostiene, nello studio n. 540-2014/T, il Consiglio nazionale del notariato, il quale, di conseguenza, giunge alla conclusione che, se il cedente non è un soggetto Iva, la cessione del diritto edificatorio non sconta l’aliquota dell’imposta di registro propria dei trasferimenti immobiliari (e cioè il 9%), ma la meno gravosa aliquota che la legge dell’imposta di registro dispone residualmente per tutti i contratti che hanno per oggetto «prestazioni a carattere patrimoniale» e che non trovano nella Tariffa una specifica tassazione, vale a dire l’aliquota del 3% (articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, il testo unico dell’imposta di registro). (... segue)
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Ultima Modifica: 17/10/2014