Le competenze pensionistiche maturate e non riscosse in vita dal titolare della pensione competono iure proprio al coniuge superstite e ai figli del defunto.
Si tratta di crediti che non rientrano nell’asse ereditario e quindi non rilevanti per l’applicazione dell’imposta di successione.
Invece, in mancanza di coniuge e figli, questi crediti vanno a far parte del patrimonio ereditario, che viene acquisito da chi, per legge o testamento, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del defunto: in questo caso si tratta di crediti soggetti a tassazione con l’imposta di successione.
È quanto ritenuto dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53/E del 18 febbraio 2008. (…segue)
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Ultima Modifica: 19/02/2008