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MUTUI - Tassazione alternativa all'imposta sostitutiva

La tassazione dei finanziamenti bancari a medio/lungo termine per le imprese ha subìto una svolta radicale, passando da un regime obbligatorio e ineludibile di imposta sostitutiva (di regola, con l’aliquota dello 0,25%) a un regime opzionale, nel quale l’imposta sostitutiva consegue all’esercizio di una opzione, la cui mancanza provoca l’applicazione della tassazione "ordinaria".

È quanto accade, dall’inizio del 2014, per effetto dell’articolo 12, comma 4, lettera b), decreto legge 145/2013, convertito in legge 9/2014.

Trattandosi di un regime opzionale, occorre fare i conti, caso per caso, tenendo in considerazione che:
- imposta sostitutiva significa non scontare altro che lo 0,25% (oppure il 2%, se si tratta dell’acquisto della "seconda casa") sull’importo erogato;
- in mancanza di imposta sostitutiva si tratta di applicare l’imposta di registro (una volta sul finanziamento e una seconda volta sulla concessione di garanzia), l’imposta ipotecaria (se la garanzia è rappresentata da un’ipoteca) e l’imposta di bollo (sul contratto e sulle formalità a esso conseguenti). (... segue)

 

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Ultima Modifica: 23/04/2014

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