Gli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto di due abitazioni, contigue e destinate a essere accorpate, sono detraibili solo con riferimento a quella parte di mutuo "imputabile" all’acquisto di quello tra i due appartamenti che è destinato ad "abitazione principale" del mutuatario.
Non sono, invece, detraibili gli interessi relativi alla restante parte di mutuo. (…segue)
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Ultima Modifica: 30/04/2009