La legge finanziaria per il 2008 ha ampliato l’applicabilità del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche (iscritte a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancarie e finanziarie e da enti di previdenza obbligatoria) introdotto dal decreto legge 7/2007, convertito in legge 40/2007.
La Finanziaria dispone che la procedura si deve applicare anche alle ipoteche frazionate a seguito di quote di mutuo accollate dal costruttore ai vari suoi acquirenti (fino al 31 dicembre 2007 non era possibile: circolare Agenzia del Territorio 13/T del 20 novembre 2007);
resta fermo che, se il costruttore deve vendere un appartamento nuovo, vi è il divieto di stipula (articolo 8, decreto legislativo 122/2005) qualora l’ipoteca non sia formalmente cancellata. (…segue)
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Ultima Modifica: 30/01/2008