Anche la permuta “a catena” deve essere tassata, ai fini dell'imposta di registro, come una permuta “ordinaria”, vale a dire pagando l’imposta di maggiore entità tra quelle astrattamente applicabili ai trasferimenti di cui la permuta si “compone”.
Lo decide la Ctp di Pesaro nella sentenza 236/1/2018, del 28 marzo 2018 , priva di precedenti editi.
Esemplificando, la permuta “ordinaria” è quella che si ha nel caso in cui Tizio trasferisce a Caio il bene Alfa e Caio, reciprocamente, trasferisce a Tizio il bene Beta. Se al trasferimento da Tizio a Caio è astrattamente applicabile l’imposta di registro di 12 e al trasferimento da Caio a Tizio è astrattamente applicabile l’imposta di registro di 16, il contratto di permuta si registra pagando 16 (e non 12; e non 12 + 16). (... segue)
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Ultima Modifica: 14/04/2019