08/12/2007
Il decreto d’apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura nonché ogni altro relativo provvedimento, debbono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro (presso l’ufficio del giudice tutelare è ora aggiunto un registro delle amministrazioni di sostegno). Il decreto d’apertura e quello di chiusura debbono essere comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiari