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03/03/2019 

CODICE NOTARILE - In libreria l'edizione 2019

13/12/2010 

La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di ciascuno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo: l'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.c., deve essere redatto per atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni.Inoltre, nell'ipotesi di costituzione su iniziativa di un terzo, il codice civile prevede che essa possa avvenire non solo per atto tra vivi, nel qual caso essa si perfeziona soltanto in seguito al

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

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