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25/04/2016 

Come sopra già visto, per determinare tipo di imposta, importi e modalità di pagamento delle somme da versare, ai fini fiscali, in conseguenza dell’acquisto della cosiddetta prima casa di abitazione bisogna aver riguardo anzitutto al soggetto venditore. Allorquando, infatti, il venditore sia l’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) dell’immobile, la compravendita è soggetta al regime fiscale dell’IVA, che l’acquirente ha l’obbligo di versare all’impresa stessa, e non al notaio, contestual

24/10/2015 

Calcolo del valore dell'usufrutto

10/07/2009 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Prezzo valore

03/04/2008 

Si dice “base imponibile” il valore cui si applicano le aliquote d’imposta. Nel campo della compravendita di abitazioni, per l’ individuazione della base imponibile occorre distinguere tra:a) contratti soggetti all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in modo ordinario: qui la base imponibile è rappresentata dal corrispettivo pattuito (articolo 13, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);b) contratti soggetti all’applicazione dell’imposta di registro (e cioè sia le cessioni effettuate

01/01/2008 

La base imponibile per i terreni agricoli, è costituita dal reddito dominicale, che risulta iscritto al Catasto Terreni al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.I terreni agricoli, se sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 25.822,84 euro (c.d. franchigia). Sono coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comun

01/01/2008 

Per gli immobili di interesse storico e artistico (art. 2, comma 2, D. Lgs. 42/2004), la base imponibile è costituita dalla rendita - determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova il fabbricato - moltiplicata per il coefficiente 100 (anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D) (C. M. 27 maggio 1999 n. 120/E).Se però si tratta

01/01/2008 

Per questi immobili, privi di rendita al 1° gennaio dell'anno di imposizione, distintamente contabilizzati dalle imprese, il valore imponibile è costituito dalla somma dei costi d'acquisto e di quelli incrementativi, stratificati per anno di formazione, moltiplicata per un apposito coefficiente di rivalutazione (art. 5 c. 3 D. Lgs. 504/1992).Il costo da considerare è quello contabile al 1° gennaio (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo delle quote d'ammortamento (in caso di

01/01/2008 

La base imponibile viene determinata con modalità che variano a seconda che il fabbricato abbia avuto o meno l'attribuzione della rendita catastale e la successiva notifica al contribuente (art. 5 D. Lgs. 504/1992).Per i fabbricati con attribuzione di rendita il valore è dato dal prodotto fra la rendita catastale “vigente” al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentata del 5%, e i seguenti coefficienti di rivalutazione variabili in relazione alla categoria del fabbricato:a) categorie cata

31/01/2007 

Dal punto di vista dell’applicazione dell’imposta di successione, la presenza di beni immobili nell’asse ereditario concorre alla formazione della base imponibile cui applicare le aliquote di imposta (il 4, il 6 o l’8 per cento a seconda dei casi), sempre che il valore della base imponibile stessa ecceda le franchigie, disposte in euro 1milione 500mila (se il beneficiario sia portatore di grave handicap), in euro 1milione (se il beneficiario sia coniuge o parente in linea retta del defunto) o in

14/03/2006 

La tabella qui di seguito riportata ha la funzione di facilitare, ai fini del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, la determinazione dei valori dell’usufrutto stabilito per tutta la vita del beneficiario e della relativa nuda proprietà nei casi di separazione dei due diritti e precisamente: vendita/donazione con riserva di usufrutto - costituzione di usufrutto a titolo oneroso o gratuito – rinuncia al diritto di usufrutto. Il valore dell’usufrutto concesso per la vita

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