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30/05/2014 - Articolo del notaio

MUTUI - Detassate le garanzie per operazioni di finanziamento strutturato

01/11/2011 

L’imposta di successione ha avuto una storia travagliata: essa è stata disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico di cui al decreto legislativo 346/1990. Con l’articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001, l’imposta in questione venne soppressa, ma poi, con il decreto legge 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che

20/03/2011 

E’ sempre molto complicata la vendita di immobili che in passato siano stati oggetto di donazione. Allo stesso modo, le banche che concedono mutui sono assai insofferenti a ricevere in ipoteca immobili donati: ne è la riprova la sentenza n. 228 del 24 febbraio 2011 del Tribunale di Mantova, con la quale è stata dichiarata la nullità della fideiussione rilasciata alla banca a garanzia di un mutuo con ipoteca iscritta su un bene oggetto appunto di donazione, perché la fideiussione è stata consider

18/07/2008 - Articolo del notaio

MUTUO - Rinegoziazione - Portabilità

12/02/2007 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di successione - Agevolazioni - Aziende e partecipanti

31/01/2007 

Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge dl 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001. Infatti, l’imposta di successione e donazione venne disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico dell’impo

04/07/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

03/03/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

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