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19/03/2019 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - L'area fabbricabile venduta dall'imprenditore agricolo

02/09/2018 

COMPRAVENDITA - Natura agricola o edificabile dell'area destinata a ospitare un impianto fotovoltaico ?

02/09/2018 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Natura agricola o edificabile dell'area destinata a ospitare un impianto fotovoltaico ?

02/07/2018 - Articolo del notaio

DONAZIONE - Le imposte da pagare in caso di donazione

17/03/2018 

COMPRAVENDITA - No Iva se l'agricoltore vende area edificabile

17/03/2018 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - No Iva se l'agricoltore vende area edificabile

06/04/2016 - Articolo del notaio

DONAZIONE - Abuso del diritto

30/12/2015 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Area fabbricabile - Area edificabile

02/10/2015 

Tassazione atti immobiliari

02/09/2015 

I vantaggi del rent to buy

01/08/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Terreno con rudere corrisponde ad area edificabile

01/08/2014 

2014-08 - COMPRAVENDITA - Terreni con rudere corrisponde ad area edificabile

29/04/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Area edificabile

29/04/2013 

2013-04-29 COMPRAVENDITA - Area edificabile

19/02/2010 

Secondo la risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009:a) il fabbricato si considera "venuto a esistenza" quando esso assuma la consistenza descritta nell'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile;b) anteriormente, la vendita del manufatto va considerata quale vendita dell'area edificabile su cui esso insiste e quindi vendita rilevante ai fini della plusvalenza per cessione di area edificabile di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b), Tuir;c) dalla data di "venuta ad esistenza" si computa i

01/01/2010 

Trattandosi di immobile acquistato per successione, sono soggette a tassazione le plusvalenze in caso di lottizzazione, o nel caso si tratti di cessione di terreno edificabile. L'acquisto per successione rende la plusvalenza non imponibile se la cessione è effettata entro 5 anni dall'acquisto per successione.Nei casi di plusvalenza imponibile, il costo iniziale è dato dal valore indicato nella dichiarazione di successione, o successivamente accertato (ed eventualmente rivalutato, nel caso di

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (in altri termini, la donazione è "neutra" ai fini della determinazione della plusvalenza). In tutti i suddetti casi, riguardo al cos

01/01/2010 

Comportano realizzo di plusvalenza gli atti a titolo oneroso, con i quali cioè l'immobile viene ceduto verso un corrispettivo: può trattarsi di una vendita, di una permuta, di un conferimento in società, ed in genere di qualsiasi atto in cui sia presente un corrispettivo dell'alienazione, anche di natura non pecuniaria. Può trattarsi o della cessione del diritto di proprietà, o anche della costituzione di un diritto reale (es., usufrutto, cessione di volumetria edificabile).

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

01/01/2010 

Nell’ipotesi di trasferimento gratuito, non vi è certamente realizzo di plusvalenza. Nell’ipotesi di trasferimento verso corrispettivo, può probabilmente ritenersi esclusa da tassazione la plusvalenza ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987, che esonera da “ogni altra tassa” gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio (norma applicabile anche alla separazione personale: Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154). In caso di successiva rivendita di immobile acquistato come sopra, oc

01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

29/01/2009 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Cessione rustico

17/11/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Area edificabile - Strumenti urbanistici

17/11/2008 

2008-11-AREA EDIFICABILE-STRUMENTI URBANISTICI

25/07/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Vendita area lottizzata

05/03/2007 

2007-03-AREA FABBRICABILE - AREA EDIFICABILE

04/07/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

04/07/2006 

E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito). Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, ev

01/07/2006 

Le agevolazioni “prima casa” si applicano, oltre che ai trasferimenti a titolo oneroso (come compravendite, permute, eccetera), anche ai trasferimenti a titolo gratuito, e cioè per successione ereditaria e per donazione. La “prima casa” in sede di successione mortis causa. Dopo l’avvenuta abolizione dell’imposta di successione, il trasferimento immobiliare che avviene per effetto di una trasmissione ereditaria sconta normalmente solo l’imposta ipotecaria (nella misura del 2 per cento) e l’im

01/05/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Edificabilità di fatto - Profili tributari

03/03/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

24/12/2005 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro all'1% - Piano urbanistico particolareggiato

14/12/2005 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Plusvalenza - Imposta sostitutiva (1)

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