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27/11/2018 - Articolo del notaio

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE - Tutte le agevolazioni previste dalla legge

05/07/2018 

DATI STATISTICI NOTARILI 2017 - Vendite, mutui, società, valore degli affari

03/07/2018 - Articolo del notaio

DONAZIONE - La tassazione della donazione di immobili, strumenti finanziari e aziende

25/04/2016 

L'imposta di successione

18/12/2015 

2006-05-EDIFICABILITA DI FATTO-PROFILI TRIBUTARI 2

18/12/2015 

2006-05-EDIFICABILITA DI FATTO-PROFILI TRIBUTARI 1

12/03/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Riforma del Catasto - Come cambiano le rendite

04/01/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Cessione d'azienda imposte meno pesanti

12/09/2013 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Variazioni in aumento e in diminuzione

29/04/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Area edificabile

05/01/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Rivalutazione terreni

01/11/2011 

L’imposta di successione ha avuto una storia travagliata: essa è stata disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico di cui al decreto legislativo 346/1990. Con l’articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001, l’imposta in questione venne soppressa, ma poi, con il decreto legge 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che

26/08/2011 

La sentenza n. 17595 del 23 agosto 2011 della Corte di Cassazione interviene sull’ individuazione degli oneri inerenti che concorrono alla determinazione del costo fiscale di terreni e fabbricati ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di terreni (edificabili o agricoli acquistati da meno di 5 anni), posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, è passibile di generare reddito impo

19/12/2010 

Una volta stabilite le aliquote, da applicare all'atto di trust, occorre determinare la base imponibile cui quelle aliquote vanno applicate. A questo riguardo, va sottolineato che ci sono casi in cui si hanno notevoli vantaggi: ad esempio, gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili) sono tassati sulla base del loro valore catastale (al quale peraltro occorre applicare, oltre che l’imposta di donazione, anche le imposte ipotecaria e catastale, complessivamente dovute con l’aliquota de

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (in altri termini, la donazione è "neutra" ai fini della determinazione della plusvalenza). In tutti i suddetti casi, riguardo al cos

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

Il primo vantaggio consiste nell'applicazione dell'aliquota "secca" del 20%, in luogo dell'aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (tenendo peraltro conto che, per le plusvalenze da cessione di terreni edificabili è prevista dall'art. 17, lett. g-bis), del d.p.r. n. 917/1986 la tassazione separata). Il secondo, importante vantaggio è quello previsto dal combinato disposto dei commi 495 e 498 dell'art. 1 della legge n. 266/20

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il prezzo di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili. La rivalutazione riguarda sia il prezzo di

01/01/2010 

La cessione effettuata da un imprenditore agricolo (di terreni edificabili, o di altri immobili) genera una plusvalenza qualificata come "reddito diverso" dall'art. 67 del  d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ed è anch’essa soggetta a tassazione nei casi previsti dal medesimo articolo 67 (Ris. Agenzia Entrate 7 maggio 2002, n. 137/E).

01/01/2010 

In caso di immobili acquistati per donazione, la plusvalenza è sempre tassabile, ricorrendo le condizioni previste per le singole fattispecie (lottizzazione; edificabilità del terreno; cessione entro i cinque anni). Nell'ipotesi, peraltro, di cessione di fabbricati o terreni non edificabili, non si tiene conto della donazione ai fini della determinazione del costo di acquisto (che è, invece, quello sostenuto dal donante).Nel caso di cessione infraquinquennale, il quinquennio si computa a far dat

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

L'art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 parla di lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. La norma è stata interpretata nel senso che si richiede - per realizzare la fattispecie in oggetto - il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti, e la necessaria realizzazione di una pluralità di edifici. L'amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottiz

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

28/12/2009 

Secondo la Ris. Agenzia Entrate 31 marzo 2003, n. 78/E, occorre distinguere: - riguardo alla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - che comporta realizzo di plusvalenza a prescindere dalla gratuità o onerosità dell’acquisto, e del tempo trascorso da quest’ultimo - la rivendita di immobile usucapito genera plusvalenza tassabile; in questo caso, si considera come valore iniziale il valore dell’immobile dichiarato e liquidato in sede di registrazione della sentenza di usucapione

17/11/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Terreni non agricoli e non edificabili

17/11/2008 

2008-11-IMPOSTA REGISTRO-TERRENI NON AGRICOLI E NON EDIFICABILI

11/02/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Ipotecaria - Acquisto aree edificabili

11/02/2008 

2008-02-IMPOSTE REGISTRO-IPOT.CAT.-ACQUISTO AREE EDIFICABILI

02/01/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Piani particolareggiati

02/01/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposte di donazione e successione - Aziende e partecipazioni

01/01/2008 

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta (art. 5 c. 5 D. Lgs. 504/92).Nella determinazione del valore si devono tenere presenti tre ordini di fattori:a) l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita, nei termini riportati in apposito certificato di destinazione urbanistica, firmato dal Sindaco e richiesto dal contribuente (un'area la cui edificabilità è prevista solo dal piano regolatore generale, in qu

01/01/2008 

L'aliquota è deliberata da ciascun Comune, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota minima del 4 per mille (art. 6 D. Lgs. 504/92). Tale ultima disposizione, non formalmente abrogata, è peraltro in contrasto con quella recentemente introdotta che prevede, in caso di mancata delibera, l'applicazione dell'aliquota in vigore nell'anno precedente (art.

01/01/2008 

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è dovuta annualmente in relazione a fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato (art. 1 D. Lgs. 504/1992).L’Ici viene determinata in relazione alle caratteristiche degli immobili ed è pagata al Comune in cui sono ubicati gli immobili. La disciplina del tributo non è uniforme sull'intero territorio nazionale, in quanto diversi aspetti della disciplina possono essere regolamentati dai singoli Comuni, anche in deroga o

09/12/2007 

- Quando si vende un immobile (appartamento, garage, locale commerciale, etc.) occorre sempre verificare la sua regolarità dal punto di vista edilizio e cioè l’esistenza di licenze per la sua costruzione o di concessioni per eventuali lavori successivamente eseguiti (è il caso, spesso, di lavori eseguiti senza autorizzazione ma successivamente “condonati” con concessione edilizia in sanatoria).- Per i terreni è sempre importante verificare la “natura” degli stessi (se siano cioè agrico

31/01/2007 

Dal punto di vista dell’applicazione dell’imposta di successione, la presenza di beni immobili nell’asse ereditario concorre alla formazione della base imponibile cui applicare le aliquote di imposta (il 4, il 6 o l’8 per cento a seconda dei casi), sempre che il valore della base imponibile stessa ecceda le franchigie, disposte in euro 1milione 500mila (se il beneficiario sia portatore di grave handicap), in euro 1milione (se il beneficiario sia coniuge o parente in linea retta del defunto) o in

31/01/2007 

Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge dl 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001. Infatti, l’imposta di successione e donazione venne disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico dell’impo

07/08/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro all'1% - Edilizia residenziale pubblica (2)

02/07/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IVA - Imposta di registro - Trasferimenti immobiliari

01/05/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Edificabilità di fatto - Profili tributari

08/03/2005 

Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni"). Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:- imposta ipot

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